LO STATUTO FISP

STATUTO DELLA

Federazione Italiana ScacchiPugilato Associazione Sportiva Dilettantistica [nuovo statuto 27 settembre 2021]

 

Art. 1 – Costituzione

  1. È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Federazione Italiana ScacchiPugilato Associazione Sportiva Dilettantistica”.
  2. L’Associazione ha sede a Voghera in Via Uberti 7 bis, non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. Essa intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive in armonia con le norme e direttive del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia.

 

Art. 2 – Finalità e scopi

  1. L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare specificatamente l’attività sportiva dello scacchipugilato (chessboxing), scacchi, pugilato, kickboxing, muay thai, judo, karate, mma, savate, shoot boxe, sambo, lotta, arti marziali e, più in generale, dello sport e di tutte le attività connesse.
  2. L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti, arbitri, giudici, cronometristi, medici bordo ring, organizzatori, istruttori e dirigenti.
  3. Essa ha anche come suo scopo l’acquisizione o gestione o locazione di strutture e attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche e professionistiche delle discipline all’Art. 2.1.
  1. L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali marginali. Potrà altresì compiere attività pubblicitarie, editoriali, agonistiche, culturali, artistiche e di divulgazione di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art. 3 – Durata

L’Associazione avrà durata illimitata.

 

Art. 4 – Domanda di ammissione

  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla Associazione.
  2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche, sia gli enti e le associazioni.
  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne domanda al Consiglio Direttivo.
  4. L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
  • Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
  • Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.
  1. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede riguardo alle domande di ammissione nel termine di quaranta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto a dar ragione delle motivazioni.
  2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

 

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
  2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
  3. È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita.
  4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione.

 

Art. 6 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
  • dimissione volontaria;
  • mancato rinnovo dell’iscrizione annuale entro il termine dell’anno in essere;
  • radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
  1. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.

 

Art. 7 – Organi dell’Associazione

  1. Gli organi sociali sono:
  • L’Assemblea;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente Onorario.

 

Art. 8 – Assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie che si possono presenziare anche da remoto. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 – Compiti dell’Assemblea

  1. L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
  2. L’assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo; b) procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In tale caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni allo statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. L’assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà più uno degli associati. In tale caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano quale socio o, in secondo luogo, il socio più anziano anagraficamente. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione e inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’Assemblea.
  5. L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (oppure solo in via audio quando non risultino iscritti più di venti associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

 

Art. 10 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
  2. Ciascun socio ha diritto a un voto. Soci che siano Enti o Associazioni saranno rappresentati dal loro rappresentante legale, o chi per esso con delega dello stesso rappresentante legale.
  3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

 

Art. 11 – Convocazione

  1. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, avviene mediante avviso sul sito www.scacchipugilato.it e su almeno uno dei suoi tre social-networks almeno otto giorni prima della data stabilita. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e dei temi da trattare.
  2. L’Assemblea può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

 

Art. 12 – Validità assembleare

  1. Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
  2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti, salvo quanto previsto nei successivi articoli 16, 26 e 27.

 

Art. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro membri fino a un massimo di undici (è l’Assemblea, di volta in volta a decidere il numero necessario), eletti dall’Assemblea e, nel proprio ambito, tenendo in conto i voti ricevuti da ciascun eletto, nomina il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente, eletto dall’Assemblea in un’elezione a parte, è parte integrante del Consiglio. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  2. A proposito di specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
  3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
  4. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

 

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  2. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  3. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
  4. fissare le date dell’assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta l’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  5. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  6. promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall’assemblea;
  7. provvedere alla gestione e al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea;
  8. determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;
  9. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare;
  10. adottare i provvedimenti di radiazione;
  11. curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione;
  12. attuare le finalità previste dallo statuto.

 

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

 

Art. 16 – Dimissioni e sostituzione dei consiglieri

  1. Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà cooptare tra i soci un ugual numero di membri.

Questi, però, dovranno essere confermati nella successiva Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha cooptati.

  1. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il mandato del Consiglio può inoltre essere anticipatamente revocato dall’assemblea con maggioranza qualificata dei 2/3.
  2. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

 

Art. 17 – Il Presidente

  1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
  2. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
  3. Il Presidente uscente è tenuto al passaggio delle consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall’elezione di quest’ultimo. Tale passaggio deve risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione e inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 19 – Il Segretario e il Tesoriere

  1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Egli è il primo revisore dei libri contabili.
  2. Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e s’incarica della tenuta

dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo

mandato del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 – Il Presidente Onorario

  1. Il Presidente Onorario viene  nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei soci.
  2. Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere, a giudizio del Consiglio Direttivo, alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all’Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare, a giudizio del Consiglio o dell’Assemblea, o su richiesta del Presidente Onorario stesso o quando il presidente onorario fosse eletto ad altra carica del Direttivo.
  3. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa. Come tutti i soci, il Presidente Onorario voterà e potrà essere eletto.
  4. Svolge funzioni di rappresentanza e di pubbliche relazioni.
  5. È ammessa la presenza di più di un Presidente Onorario in carica contemporaneamente.

 

Art. 21 – Incompatibilità ed esclusioni

  1. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  • Coloro che non siano maggiorenni;
  • Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  • Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

 

Art. 22 – Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 22 – Il bilancio e il rendiconto economico e finanziario

  1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.
  2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.

 

Art. 24 – Patrimonio ed entrate

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei soci, dai contributi di enti e associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
  2. Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
  3. É espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 25 – Sezioni

  1. L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art. 26 – Trasformazione

  1. L’assemblea potrà, a maggioranza qualificata di 4/5 dei soci presenti, deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

 

Art. 27 – Modifiche statuto

  1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà una maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

 

Art. 28 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione o federazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità o sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 29 – Clausola Compromissoria

  1. Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra membri del consiglio direttivo, tra i predetti e tra i predetti e l’associazione, connesse all’interpretazione e all’applicazione del presente statuto saranno deferite alla decisione di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti; in caso di mancato accordo, trascorsi venti giorni dalla ricezione di raccomandata R.R. con la quale una delle parti invita l’altra o le altre a concordare un nominativo di comune gradimento, l’arbitro è nominato dal Presidente dell’Ente di Promozione Sportiva primario a cui l’Associazione è affiliata a istanza di una delle parti.
  2. L’arbitro è tenuto ad accettare per iscritto la nomina entro venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione inviata, da chiunque ne abbia interesse, per raccomandata R.R.; in mancanza la nomina si intende non accettata e il Presidente dell’autorità di nomina di cui al punto precedente, su istanza di una delle parti, provvede a nuova nomina. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare l’arbitro nominato, si provvede alla sua sostituzione con le stesse modalità di cui sopra.
  3. L’arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno e decide in via rituale secondo equità, con lodo non impugnabile, provvedendo altresì sulle spese e competenze spettantigli.
  4. In caso di accoglimento della impugnazione per nullità del lodo le parti intendono fino da ora concordemente deferire la decisione sul merito ad altro arbitrato. A tal fine, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte d’Appello, le parti procedono alla nomina (o una delle parti da’ avvio alla procedura di nomina) dell’arbitro in base alle modalità sopraesposte.
  5. L’arbitro così nominato, che può anche esperire nuova attività istruttoria, decide ritualmente, secondo equità, in via definitiva.
  6. Sede dell’arbitrato è Milano.
  7. Sono fatte salve diverse norme di legge, in particolare tutte quelle che vietano la remissione ad arbitri di determinate controversi